Condizioni generali di contratto
Per l'utilizzo nei confronti di imprenditori ai sensi del § 14 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, il codice civile tedesco) — versione 1.0, aprile 2026
Fa fede la versione tedesca. Questa traduzione è fornita per comodità. In caso di divergenza prevale l'originale tedesco su web.1.ki/recht/agb.html.
Questa versione è identica nel contenuto al documento 1mpact_AGB_v1-0_April2026, allegato a offerte e incarichi. CGC in PDF
Contenuto
- Disposizioni generali e ambito di applicazione
- Prestazioni
- Obblighi di collaborazione del Cliente
- Compenso
- Termini
- Richieste di modifica successive
- Diritti di proprietà immateriale
- Adempimento e collaudo
- Garanzia
- Responsabilità
- Impiego di subappaltatori
- Erogazione delle prestazioni con il supporto dell'IA
- Riservatezza e protezione dei dati
- Durata e cessazione
- Disposizioni finali
1. Disposizioni generali e ambito di applicazione
- Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito „CGC") si applicano esclusivamente nei confronti di imprenditori ai sensi del § 14 BGB (codice civile tedesco). Esse si applicano a tutti i rapporti d'affari presenti e futuri tra 1.ki — titolare Christian BAECKER (di seguito „1.ki") e il Cliente.
- Eventuali condizioni del Cliente contrarie o difformi non vengono riconosciute, salvo che 1.ki ne accetti espressamente per iscritto l'applicazione.
- Gli accordi individuali prevalgono sulle presenti CGC e richiedono la forma scritta; ciò vale anche per la rinuncia al requisito della forma scritta.
- 1.ki eroga prestazioni negli ambiti della consulenza aziendale, della trasformazione digitale, della strategia in materia di intelligenza artificiale, dell'informatica nonché dell'interim management. La descrizione puntuale delle prestazioni risulta dalla rispettiva offerta o dal rispettivo incarico.
- Salvo diversa indicazione, le offerte di 1.ki hanno una validità di 30 giorni. Con l'accettazione scritta di un'offerta si perfeziona l'incarico (di seguito „Incarico").
2. Prestazioni
- A titolo di servizi 1.ki eroga in particolare:
- consulenza strategica e di trasformazione, in particolare in materia di intelligenza artificiale e trasformazione digitale
- interim management (tra l'altro come Interim CTO, COO, CDO o in ruolo dirigenziale equiparabile)
- direzione di progetto, coordinamento, valutazione e change management
- supporto all'implementazione, parametrizzazione e formazione
- elaborazione di concept, capitolati e documenti di pianificazione strategica
- I servizi di consulenza sono diretti e controllati dal Cliente. Il Cliente è l'unico responsabile dei risultati conseguiti avvalendosi della consulenza.
- A titolo di prestazioni d'opera 1.ki eroga attività di direzione di progetto nonché l'elaborazione di risultati di lavoro chiaramente definiti (ad es. concept, documentazioni, specifiche). Le prestazioni d'opera vengono eseguite sotto la direzione di 1.ki.
- 1.ki ha facoltà di avvalersi di terzi idonei (subappaltatori) per l'erogazione di prestazioni parziali. Ulteriori dettagli sono disciplinati al § 11.
3. Obblighi di collaborazione del Cliente
- Il Cliente garantisce che tutte le prestazioni di collaborazione necessarie all'erogazione delle prestazioni siano fornite tempestivamente e a titolo gratuito.
- Gli obblighi di collaborazione del Cliente comprendono in particolare:
- informare 1.ki di tutti i fatti e le circostanze rilevanti;
- rendere disponibili referenti competenti e decisori responsabili;
- svolgere tempestivamente le attività di coordinamento e assumere decisioni vincolanti;
- mettere a disposizione, secondo necessità, spazi di lavoro, sistemi IT e infrastruttura;
- fornire tempestivamente e in modo completo i dati, i documenti e le informazioni necessari;
- consentire in ogni momento l'accesso ai locali necessari.
- Il Cliente designa una persona responsabile autorizzata a rendere dichiarazioni vincolanti e ad assumere decisioni.
- Il Cliente è responsabile del rispetto delle disposizioni in materia di licenze relative a tutti i prodotti software da lui acquisiti.
- I ritardi e i maggiori oneri derivanti da una collaborazione errata od omessa sono a carico del Cliente e possono essere fatturati separatamente in base alla tariffa giornaliera di volta in volta vigente.
4. Compenso
- 1.ki fattura le proprie prestazioni a consuntivo sulla base di una tariffa giornaliera od oraria concordata. Modelli di compenso difformi (ad es. prezzo forfettario, retainer) possono essere concordati nell'Incarico.
- Una giornata/persona corrisponde a 8 ore di erogazione della prestazione. L'indicazione di settimane o mesi è un valore orientativo e non costituisce alcuna garanzia sull'impegno complessivo.
- Il tempo impiegato viene documentato mediante un rendiconto delle attività, controfirmato dal Cliente.
- I compensi si intendono oltre all'imposta sul valore aggiunto di legge nonché oltre alle spese documentate di viaggio, pernottamento e vitto. I tempi di viaggio sono compensati al 50 % della tariffa oraria, salvo diverso accordo.
- Maggiorazioni: tra le ore 20:00 e le ore 07:00 +50 %, nei fine settimana (sab/dom) +100 %, nei giorni festivi di legge +100 % della tariffa oraria.
- In caso di fatturazione a consuntivo vengono emesse fatture mensili. In caso di accordi a prezzo forfettario sono dovuti acconti secondo le milestone definite nell'Incarico.
- Le fatture sono pagabili entro 14 giorni senza deduzioni. Dal momento in cui si verifica la mora vengono computati interessi moratori pari a 9 punti percentuali oltre il tasso di riferimento (§ 288 comma 2 BGB, codice civile tedesco).
- La compensazione da parte del Cliente è ammessa soltanto in presenza di controcrediti accertati con sentenza passata in giudicato o riconosciuti per iscritto.
5. Termini
- 1.ki rispetta i piani temporali concordati secondo le migliori possibilità; gli scostamenti vengono comunicati tempestivamente per iscritto.
- In caso di superamento colposo dei termini da parte di 1.ki, il Cliente fissa un termine supplementare congruo. Solo dopo la sua inutile scadenza possono essere fatte valere pretese ulteriori.
- I piani di impiego stabiliti sono vincolanti per entrambe le parti contrattuali; le modifiche richiedono il reciproco consenso scritto.
- I ritardi imputabili al Cliente, a terzi o a cause di forza maggiore (eventi naturali, guerra, epidemie, sciopero, provvedimenti delle autorità) non sono a carico di 1.ki; i termini concordati si prorogano in misura congrua.
6. Richieste di modifica successive
- Le parti contrattuali possono proporre in qualsiasi momento modifiche delle prestazioni concordate.
- Qualora il Cliente desideri una modifica, 1.ki comunica per iscritto se essa sia realizzabile e quali effetti produca sull'ambito delle prestazioni, sui costi e sul calendario. Fino al raggiungimento di un accordo scritto resta in vigore l'Incarico originario.
- Le modifiche non sostanziali possono essere concordate consensualmente in forma libera; le modifiche sostanziali richiedono un atto aggiuntivo scritto.
7. Diritti di proprietà immateriale
- Restano impregiudicati i diritti preesistenti delle parti contrattuali su sviluppi realizzati indipendentemente dalla prestazione contrattuale.
- L'adempimento di un Incarico non comporta — in mancanza di espresso accordo scritto — alcuna concessione di diritti o licenze su privative industriali, know-how o altri diritti di proprietà intellettuale di 1.ki.
- Tutti i diritti di proprietà immateriale, in particolare tutti i diritti d'autore sui risultati di lavoro realizzati in adempimento dell'Incarico, restano in capo a 1.ki — Christian BAECKER. Il Cliente ottiene un diritto d'uso non esclusivo, limitato allo scopo contrattuale.
- 1.ki e il Cliente possono utilizzare liberamente il know-how derivante dall'esecuzione dell'Incarico, salvo che vi osti un accordo di riservatezza.
- Il Cliente assicura di rendere accessibili soltanto quei documenti che è legittimato a mettere a disposizione. Tale obbligo permane anche dopo la conclusione dell'Incarico.
8. Adempimento e collaudo
- L'erogazione di meri servizi viene documentata mediante rendiconti delle attività da controfirmare a cura del Cliente.
- Le prestazioni d'opera si considerano erogate non appena 1.ki le ha completate conformemente alle prescrizioni dell'Incarico e le ha consegnate al Cliente.
- I documenti si considerano conformi al contratto se il Cliente non contesta per iscritto e in modo motivato eventuali vizi entro 14 giorni dalla loro presentazione. All'atto della presentazione 1.ki richiama espressamente l'attenzione su tale conseguenza.
- Per le prestazioni d'opera il collaudo formale viene disciplinato con accordo individuale.
9. Garanzia
- Per scostamenti irrilevanti delle prestazioni dalle caratteristiche contrattualmente pattuite non sussistono pretese di garanzia per vizi.
- In caso di vizi di una prestazione d'opera il Cliente ha diritto all'adempimento successivo; i relativi costi sono a carico di 1.ki. Il Cliente presta la propria assistenza all'adempimento successivo a proprie spese.
- Se l'adempimento successivo fallisce (di norma dopo due tentativi), al Cliente spettano i diritti previsti dalla legge.
- 1.ki risponde dei difetti soltanto qualora essi non trovino origine nelle prescrizioni del Cliente, nel suo ambiente di sistema o nelle modalità del suo utilizzo.
- Le pretese per vizi si prescrivono nel termine di un anno dall'inizio della prescrizione di legge, salvo che la legge preveda termini più lunghi.
10. Responsabilità
- 1.ki risponde illimitatamente per i danni derivanti dalla lesione della vita, dell'integrità fisica o della salute nonché per i danni cagionati con dolo o colpa grave.
- Per la colpa lieve 1.ki risponde soltanto in caso di violazione di obblighi contrattuali essenziali (obblighi cardinali); la responsabilità è limitata al danno prevedibile e tipico del contratto.
- La responsabilità per danni indiretti e per il mancato guadagno è esclusa nei limiti consentiti dalla legge.
- La responsabilità per la perdita di dati è limitata all'onere di ripristino in presenza di un regolare backup dei dati a cura del Cliente.
- Resta impregiudicata la responsabilità ai sensi del Produkthaftungsgesetz (la legge tedesca sulla responsabilità da prodotto).
11. Impiego di subappaltatori
- 1.ki ha facoltà di avvalersi di terzi idonei (subappaltatori) per l'erogazione di prestazioni parziali e li seleziona con diligenza.
- Il rapporto contrattuale con i subappaltatori non è inciso dal loro impiego presso il Cliente; non sorge alcun rapporto contrattuale diretto tra il Cliente e il subappaltatore.
- Il Cliente si impegna a non conferire incarichi diretti né ad assumere subappaltatori impiegati da 1.ki, senza il consenso scritto di 1.ki, per la durata dell'Incarico e per 12 mesi dalla sua conclusione.
- 1.ki può sostituire i subappaltatori per gravi motivi, purché la qualità dell'erogazione delle prestazioni non risulti sostanzialmente pregiudicata.
12. Erogazione delle prestazioni con il supporto dell'IA
- 1.ki può impiegare per l'erogazione delle prestazioni strumenti e sistemi basati sull'intelligenza artificiale (in particolare Large Language Model e piattaforme di automazione), qualora ciò sia funzionale allo scopo della prestazione.
- L'impiego avviene sotto controllo qualificato. Non viene assunta alcuna garanzia in ordine alla correttezza, alla completezza o all'attualità dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale; 1.ki verifica gli output dell'IA sotto il profilo della plausibilità e dell'idoneità.
- Il Cliente si impegna a non inserire in sistemi di intelligenza artificiale dati personali e informazioni classificate come riservate senza il consenso di 1.ki.
- La responsabilità per le decisioni imprenditoriali assunte sulla base delle prestazioni di consulenza resta integralmente in capo al Cliente.
13. Riservatezza e protezione dei dati
- Le parti contrattuali trattano con la massima riservatezza i documenti contrassegnati come riservati e li utilizzano esclusivamente per finalità di adempimento del contratto. Tale obbligo permane anche dopo la conclusione dell'Incarico.
- L'obbligo di segretezza non si applica alle informazioni di pubblico dominio, già note all'altra parte contrattuale oppure ottenute da terzi legittimati senza alcuna violazione.
- 1.ki ha facoltà di inserire nominativamente il Cliente in un elenco referenze. Indicazioni di referenza ulteriori richiedono il consenso scritto del Cliente.
- Il Cliente esegue backup completi e verificati dei dati prima e durante le attività di 1.ki sui sistemi IT di sua proprietà.
- Nella misura in cui 1.ki tratti dati personali del Cliente per conto dello stesso, le parti stipulano prima dell'inizio del trattamento un accordo sul trattamento dei dati per conto del titolare (Auftragsverarbeitungsvertrag, AVV) ai sensi dell'art. 28 GDPR. In assenza di tale accordo 1.ki non tratta alcun dato personale per conto del Cliente.
14. Durata e cessazione
- Gli Incarichi relativi a servizi di consulenza possono essere disdetti ordinariamente per iscritto da entrambe le parti contrattuali con un preavviso di 30 giorni con effetto a fine mese.
- In caso di disdetta anticipata di un Incarico a prezzo forfettario da parte del Cliente, l'indennizzo dovuto a 1.ki è pari al 30 % del compenso riferito alla parte di prestazione non ancora erogata, salvo che nell'Incarico sia stato concordato diversamente.
- Ciascuna parte contrattuale può recedere dall'Incarico senza preavviso per giusta causa, in particolare in caso di reiterata violazione sostanziale degli obblighi nonostante diffida oppure in caso di istanza di insolvenza a carico dell'altra parte contrattuale.
15. Disposizioni finali
- I diritti derivanti dall'Incarico o dalle presenti CGC possono essere ceduti dal Cliente soltanto con il consenso scritto di 1.ki.
- Le modifiche e le integrazioni dell'Incarico richiedono un atto aggiuntivo scritto che faccia espresso riferimento all'Incarico.
- In caso di contrasto tra l'Incarico e le presenti CGC prevalgono le disposizioni dell'Incarico.
- Qualora una disposizione delle presenti CGC risulti nulla o inefficace, le restanti disposizioni restano impregiudicate; in luogo della disposizione inefficace le parti concordano una disciplina efficace che si avvicini il più possibile allo scopo economico perseguito.
- Riserva di trasformazione in GmbH: qualora 1.ki venga trasformata in una GmbH (società a responsabilità limitata di diritto tedesco) o in altra società di capitali, tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalle presenti CGC e dagli Incarichi in corso passano al successore giuridico; il Cliente ne viene informato per iscritto.
- Luogo di adempimento è Landshut. Si applica il diritto tedesco con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG) e delle norme di diritto internazionale privato. Foro competente esclusivo per tutte le controversie è Landshut, Germania.