1.ki 1.ki

Condizioni: 1.ki

Condizioni generali di contratto

Per l'utilizzo nei confronti di imprenditori ai sensi del § 14 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, il codice civile tedesco) — versione 1.3, agosto 2026

Fa fede la versione tedesca. Questa traduzione è fornita per comodità. In caso di divergenza prevale l'originale tedesco su web.1.ki/recht/agb.html.

Questa versione è identica nel contenuto al documento 1mpact_AGB_v1-3_August2026, allegato a offerte e incarichi. CGC in PDF

Herrnfeldstraße 9, 84036 Kumhausen, Germania — per l'utilizzo nei confronti di imprenditori ai sensi del § 14 BGB (codice civile tedesco)

1. Disposizioni generali e ambito di applicazione

  1. Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito „CGC") si applicano esclusivamente nei confronti di imprenditori ai sensi del § 14 BGB (codice civile tedesco). Esse si applicano a tutti i rapporti d'affari presenti e futuri tra 1.ki — titolare Christian BAECKER (di seguito „1.ki") e il Cliente.
  2. Eventuali condizioni del Cliente contrarie o difformi non vengono riconosciute, salvo che 1.ki ne accetti espressamente per iscritto l'applicazione.
  3. Gli accordi individuali prevalgono sulle presenti CGC e richiedono la forma scritta; ciò vale anche per la rinuncia al requisito della forma scritta.
  4. 1.ki eroga prestazioni negli ambiti della consulenza aziendale, della trasformazione digitale, della strategia in materia di intelligenza artificiale, dell'informatica nonché dell'interim management. La descrizione puntuale delle prestazioni risulta dalla rispettiva offerta o dal rispettivo incarico.
  5. Salvo diversa indicazione, le offerte di 1.ki hanno una validità di 30 giorni. Con l'accettazione scritta di un'offerta si perfeziona l'incarico (di seguito „Incarico").

2. Prestazioni

  1. A titolo di servizi 1.ki eroga in particolare:
    • consulenza strategica e di trasformazione, in particolare in materia di intelligenza artificiale e trasformazione digitale
    • interim management (tra l'altro come Interim CTO, COO, CDO o in ruolo dirigenziale equiparabile)
    • direzione di progetto, coordinamento, valutazione e change management
    • supporto all'implementazione, parametrizzazione e formazione
    • elaborazione di concept, capitolati e documenti di pianificazione strategica
  2. Il Cliente decide in merito all'attuazione dei risultati della consulenza ed è esclusivamente responsabile dei risultati conseguiti con l'ausilio della consulenza.
  3. Le prestazioni di 1.ki sono prestazioni di servizi ai sensi del § 611 BGB. È dovuto un operato diligente e a regola d'arte, non un determinato risultato. Ciò vale anche qualora nel corso dell'esecuzione vengano prodotti documenti, quali concept, relazioni, documentazioni, analisi o specifiche, e indipendentemente dal fatto che il compenso sia concordato a consuntivo o a prezzo forfettario.
  4. Una prestazione d'opera ai sensi del § 631 BGB è erogata soltanto se le parti la qualificano espressamente come tale nell'Incarico e vi descrivono il risultato dovuto nonché i criteri di accettazione. In mancanza di un tale accordo espresso non sussiste alcuna prestazione d'opera. Un prezzo forfettario concordato non costituisce di per sé una prestazione d'opera.
  5. 1.ki eroga le prestazioni in qualità di imprenditore autonomo, senza vincolo di istruzioni e sotto la propria responsabilità quanto alle modalità di esecuzione. 1.ki non è inserita nell'organizzazione aziendale del Cliente e non è soggetta a istruzioni in ordine a orario di lavoro, luogo di lavoro o modalità di svolgimento. 1.ki determina autonomamente tempo e luogo della propria attività, nella misura in cui l'oggetto dell'Incarico lo consenta. Restano impregiudicate le indicazioni tecniche relative all'oggetto dell'Incarico e le scadenze concordate. 1.ki ha facoltà di operare contemporaneamente per altri committenti e non deve alcuna specifica disponibilità oltre le prestazioni concordate nell'Incarico.
  6. 1.ki ha facoltà di avvalersi di terzi idonei (subappaltatori) per l'erogazione di prestazioni parziali. Ulteriori dettagli sono disciplinati al § 11.

3. Obblighi di collaborazione del Cliente

  1. Il Cliente garantisce che tutte le prestazioni di collaborazione necessarie all'erogazione delle prestazioni siano fornite tempestivamente e a titolo gratuito.
  2. Gli obblighi di collaborazione del Cliente comprendono in particolare:
    • informare 1.ki di tutti i fatti e le circostanze rilevanti;
    • rendere disponibili referenti competenti e decisori responsabili;
    • svolgere tempestivamente le attività di coordinamento e assumere decisioni vincolanti;
    • mettere a disposizione, secondo necessità, spazi di lavoro, sistemi IT e infrastruttura;
    • fornire tempestivamente e in modo completo i dati, i documenti e le informazioni necessari;
    • consentire in ogni momento l'accesso ai locali necessari.
  3. Il Cliente designa una persona responsabile autorizzata a fornire indicazioni vincolanti e ad assumere decisioni, nonché un sostituto con i medesimi poteri per i periodi di assenza. Entrambi sono designati per iscritto all'inizio dell'Incarico. Il Cliente comunica tempestivamente ogni variazione. Se durante un'assenza non sono raggiungibili né la persona responsabile né il suo sostituto, i ritardi e i maggiori oneri che ne derivano sono a carico del Cliente.
  4. Il Cliente è responsabile del rispetto delle disposizioni in materia di licenze relative a tutti i prodotti software da lui acquisiti.
  5. I ritardi e i maggiori oneri derivanti da una collaborazione errata od omessa sono a carico del Cliente e possono essere fatturati separatamente in base alla tariffa giornaliera di volta in volta vigente.
  6. Per incarichi di durata superiore a tre mesi può essere concordata nell'Incarico una capacità mensile espressa in giornate/persona. Ai fini del compenso rilevano le giornate/persona effettivamente prestate. I periodi di assenza di 1.ki non sono compensati e riducono la capacità concordata del mese interessato. 1.ki comunica le assenze programmate superiori a tre giorni consecutivi con almeno quattro settimane di anticipo. Non sussiste alcun obbligo di recupero della capacità non utilizzata.

4. Compenso

  1. 1.ki fattura le proprie prestazioni a consuntivo sulla base di una tariffa giornaliera od oraria concordata. Modelli di compenso difformi (ad es. prezzo forfettario, retainer) possono essere concordati nell'Incarico.
  2. Una giornata/persona corrisponde a 8 ore di erogazione della prestazione. L'indicazione di settimane o mesi è un valore orientativo e non costituisce alcuna garanzia sull'impegno complessivo.
  3. Il tempo impiegato viene documentato mediante un rendiconto delle prestazioni che 1.ki trasmette al Cliente per iscritto con cadenza mensile o, per incarichi più brevi, al termine. Il Cliente controfirma il rendiconto oppure lo contesta per iscritto entro 14 giorni dal ricevimento, indicando le voci contestate. In mancanza di contestazione entro tale termine, l'impegno indicato si intende riconosciuto. 1.ki richiama espressamente il termine e tale conseguenza al momento della trasmissione. Il riconoscimento riguarda esclusivamente l'entità dell'impegno. Restano impregiudicati i diritti del Cliente per vizi della prestazione.
  4. I compensi si intendono oltre all'imposta sul valore aggiunto di legge nonché oltre alle spese di viaggio, pernottamento e vitto di cui al comma 5. I tempi di viaggio sono compensati al 50 % della tariffa oraria, salvo diverso accordo. Per gli spostamenti in automobile si applica, in luogo delle spese documentate, un forfait di 0,80 euro per chilometro percorso, salvo diverso accordo nell'Incarico. Il forfait comprende i costi di acquisto, manutenzione ed esercizio nonché il deprezzamento del veicolo. I tempi di viaggio non sono compresi. Ai fini della distanza rileva il collegamento stradale indicato come itinerario principale per andata e ritorno tra la sede di 1.ki e il luogo di intervento da un servizio di calcolo percorsi di uso corrente, quale Google Maps. La distanza è arrotondata commercialmente a dieci chilometri interi. Le distanze inferiori a dieci chilometri non sono arrotondate.
  5. Le spese di viaggio, pernottamento e vitto sono fatturate in aggiunta al compenso. In caso di utilizzo di mezzi di trasporto diversi dall'automobile sono fatturate le spese effettivamente sostenute, dietro documentazione. I viaggi in treno avvengono in prima classe, i voli in classe economica e, a partire da una durata di volo di quattro ore, in business class. Il pernottamento si considera necessario quando il rientro giornaliero presso la sede di 1.ki non è esigibile. Non è esigibile quando l'assenza supera dodici ore o il tempo di viaggio per andata e ritorno supera complessivamente tre ore, oppure quando la partenza dovrebbe avvenire prima delle ore 6:00 o il rientro dopo le ore 22:00. Le spese di pernottamento sono fatturate dietro documentazione in categoria media usuale in loco, le maggiori spese di vitto nella misura dei forfait fiscali di volta in volta vigenti.
  6. Maggiorazioni: tra le ore 20:00 e le ore 07:00 +50 %, nei fine settimana (sab/dom) +100 %, nei giorni festivi di legge +100 % della tariffa oraria.
  7. In caso di fatturazione a consuntivo vengono emesse fatture mensili. In caso di accordi a prezzo forfettario sono dovuti acconti secondo le milestone definite nell'Incarico.
  8. Le fatture sono esigibili entro sette giorni dalla data della fattura, senza detrazioni. Alla scadenza di tale termine si verifica la mora, senza necessità di sollecito. Dal verificarsi della mora sono dovuti interessi moratori pari a 9 punti percentuali oltre il tasso base (§ 288 comma 2 BGB) nonché l'importo forfettario di cui al § 288 comma 5 BGB.
  9. La compensazione da parte del Cliente è ammessa soltanto in presenza di controcrediti accertati con sentenza passata in giudicato o riconosciuti per iscritto.
  10. Gli appuntamenti presso la sede del Cliente o in un luogo da questi indicato sono fatturati per almeno una giornata/persona. I tempi di viaggio nonché le spese di trasferta, pernottamento e vitto sono fatturati separatamente ai sensi dei commi 4 e 5 e restano impregiudicati. Prevalgono le pattuizioni difformi contenute nell'Incarico.
  11. Un prezzo forfettario concordato presuppone il rispetto degli appuntamenti e degli obblighi di collaborazione previsti nell'Incarico. Se il Cliente rinvia appuntamenti concordati o non adempie tempestivamente agli obblighi di collaborazione, i termini di 1.ki si prorogano in misura adeguata e il maggiore impegno che ne deriva è compensato in aggiunta alla tariffa giornaliera concordata. Qualora rinvii imputabili al Cliente comportino il superamento del periodo di esecuzione concordato di oltre il 25 %, ma comunque di almeno due settimane, viene meno il vincolo del prezzo forfettario. Le ulteriori prestazioni sono in tal caso compensate a consuntivo alla tariffa giornaliera concordata. 1.ki ne dà preventiva comunicazione al Cliente.

5. Termini

  1. 1.ki rispetta i piani temporali concordati secondo le migliori possibilità; gli scostamenti vengono comunicati tempestivamente per iscritto.
  2. In caso di superamento colposo dei termini da parte di 1.ki, il Cliente fissa un termine supplementare congruo. Solo dopo la sua inutile scadenza possono essere fatte valere pretese ulteriori.
  3. I piani di impiego stabiliti sono vincolanti per entrambe le parti contrattuali; le modifiche richiedono il reciproco consenso scritto.
  4. I ritardi imputabili al Cliente, a terzi o a cause di forza maggiore (eventi naturali, guerra, epidemie, sciopero, provvedimenti delle autorità) non sono a carico di 1.ki; i termini concordati si prorogano in misura congrua.
  5. Prima di prenotare prestazioni di viaggio, 1.ki acquisisce per iscritto la conferma dell'appuntamento da parte del Cliente. La prenotazione è effettuata in modo economico, in particolare senza opzioni di flessibilità a pagamento. Se il Cliente rinvia o annulla successivamente un appuntamento confermato senza che 1.ki ne sia responsabile, il Cliente sostiene le spese effettivamente sostenute non più annullabili né modificabili, dietro documentazione. 1.ki si avvale delle possibilità ragionevoli di annullamento e modifica. Se il Cliente dimostra che non sono state sostenute spese o che le spese sono state inferiori, è rimborsato soltanto l'importo minore.
  6. Se il Cliente non si presenta a un appuntamento in loco concordato o lo annulla con meno di dieci giorni lavorativi di preavviso, senza che 1.ki ne sia responsabile, è compensato il tempo di consulenza concordato per l'appuntamento. In caso di annullamento tra cinque e dieci giorni lavorativi prima dell'appuntamento è compensato il 50 %, in caso di annullamento con meno di cinque giorni lavorativi di preavviso o di mancata presentazione il 100 %. 1.ki si computa quanto risparmiato in spese per effetto del mancato svolgimento o quanto conseguito impiegando diversamente il tempo resosi libero. Resta salva per il Cliente la prova che 1.ki non abbia subito alcun pregiudizio o un pregiudizio minore. Gli appuntamenti virtuali non sono interessati.

6. Richieste di modifica successive

  1. Le parti contrattuali possono proporre in qualsiasi momento modifiche delle prestazioni concordate.
  2. Qualora il Cliente desideri una modifica, 1.ki comunica per iscritto se essa sia realizzabile e quali effetti produca sull'ambito delle prestazioni, sui costi e sul calendario. Fino al raggiungimento di un accordo scritto resta in vigore l'Incarico originario.
  3. Le modifiche non sostanziali possono essere concordate consensualmente in forma libera; le modifiche sostanziali richiedono un atto aggiuntivo scritto.

7. Diritti di proprietà immateriale

  1. Restano impregiudicati i diritti preesistenti delle parti contrattuali su sviluppi realizzati indipendentemente dalla prestazione contrattuale.
  2. L'adempimento di un Incarico non comporta — in mancanza di espresso accordo scritto — alcuna concessione di diritti o licenze su privative industriali, know-how o altri diritti di proprietà intellettuale di 1.ki.
  3. Tutti i diritti di proprietà immateriale, in particolare tutti i diritti d'autore sui risultati di lavoro realizzati in adempimento dell'Incarico, restano in capo a 1.ki — Christian BAECKER. Il Cliente ottiene un diritto d'uso non esclusivo, limitato allo scopo contrattuale.
  4. 1.ki e il Cliente possono utilizzare liberamente il know-how derivante dall'esecuzione dell'Incarico, salvo che vi osti un accordo di riservatezza.
  5. Il Cliente assicura di rendere accessibili soltanto quei documenti che è legittimato a mettere a disposizione. Tale obbligo permane anche dopo la conclusione dell'Incarico.

8. Adempimento e collaudo

  1. L'erogazione di meri servizi viene documentata mediante rendiconti delle attività da controfirmare a cura del Cliente.
  2. Le prestazioni d'opera si considerano erogate non appena 1.ki le ha completate conformemente alle prescrizioni dell'Incarico e le ha consegnate al Cliente.
  3. I documenti si considerano conformi al contratto se il Cliente non contesta per iscritto e in modo motivato eventuali vizi entro 14 giorni dalla loro presentazione. All'atto della presentazione 1.ki richiama espressamente l'attenzione su tale conseguenza.
  4. Per le prestazioni d'opera di cui al § 2, comma 4, il collaudo formale viene disciplinato con accordo individuale.

9. Garanzia

  1. Per scostamenti irrilevanti delle prestazioni dalle caratteristiche contrattualmente pattuite non sussistono pretese di garanzia per vizi.
  2. In caso di vizi di una prestazione d'opera il Cliente ha diritto all'adempimento successivo; i relativi costi sono a carico di 1.ki. Il Cliente presta la propria assistenza all'adempimento successivo a proprie spese.
  3. Se l'adempimento successivo fallisce (di norma dopo due tentativi), al Cliente spettano i diritti previsti dalla legge.
  4. 1.ki risponde dei difetti soltanto qualora essi non trovino origine nelle prescrizioni del Cliente, nel suo ambiente di sistema o nelle modalità del suo utilizzo.
  5. Le pretese per vizi si prescrivono nel termine di un anno dall'inizio della prescrizione di legge, salvo che la legge preveda termini più lunghi.

10. Responsabilità

  1. 1.ki risponde illimitatamente per i danni derivanti dalla lesione della vita, dell'integrità fisica o della salute nonché per i danni cagionati con dolo o colpa grave.
  2. Per la colpa lieve 1.ki risponde soltanto in caso di violazione di obblighi contrattuali essenziali (obblighi cardinali); la responsabilità è limitata al danno prevedibile e tipico del contratto.
  3. La responsabilità per danni indiretti e per il mancato guadagno è esclusa nei limiti consentiti dalla legge.
  4. La responsabilità per la perdita di dati è limitata all'onere di ripristino in presenza di un regolare backup dei dati a cura del Cliente.
  5. Resta impregiudicata la responsabilità ai sensi del Produkthaftungsgesetz (la legge tedesca sulla responsabilità da prodotto).

11. Impiego di subappaltatori

  1. 1.ki ha facoltà di avvalersi di terzi idonei (subappaltatori) per l'erogazione di prestazioni parziali e li seleziona con diligenza.
  2. Il rapporto contrattuale con i subappaltatori non è inciso dal loro impiego presso il Cliente; non sorge alcun rapporto contrattuale diretto tra il Cliente e il subappaltatore.
  3. Il Cliente si impegna a non conferire incarichi diretti né ad assumere subappaltatori impiegati da 1.ki, senza il consenso scritto di 1.ki, per la durata dell'Incarico e per 12 mesi dalla sua conclusione.
  4. 1.ki può sostituire i subappaltatori per gravi motivi, purché la qualità dell'erogazione delle prestazioni non risulti sostanzialmente pregiudicata.

12. Erogazione delle prestazioni con il supporto dell'IA

  1. 1.ki può impiegare per l'erogazione delle prestazioni strumenti e sistemi basati sull'intelligenza artificiale (in particolare Large Language Model e piattaforme di automazione), qualora ciò sia funzionale allo scopo della prestazione.
  2. L'impiego avviene sotto controllo qualificato. Non viene assunta alcuna garanzia in ordine alla correttezza, alla completezza o all'attualità dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale; 1.ki verifica gli output dell'IA sotto il profilo della plausibilità e dell'idoneità.
  3. Il Cliente si impegna a non inserire in sistemi di intelligenza artificiale dati personali e informazioni classificate come riservate senza il consenso di 1.ki.
  4. La responsabilità per le decisioni imprenditoriali assunte sulla base delle prestazioni di consulenza resta integralmente in capo al Cliente.

13. Prestazioni di consulenza agevolate

  1. Qualora una prestazione di consulenza sia oggetto di un'agevolazione pubblica, in particolare nell'ambito del programma «Sostegno alla consulenza aziendale per le PMI» del Ministero federale tedesco dell'Economia e dell'Energia, si applicano in aggiunta le disposizioni della presente sezione. In caso di contrasto con le altre disposizioni delle presenti CGC, esse prevalgono.
  2. 1.ki non finanzia, non prefinanzia, non assume né compensa i costi di consulenza, né in tutto né in parte, né direttamente né tramite terzi collegati a 1.ki. È esclusa la compensazione dei costi di consulenza con crediti del Cliente nei confronti di 1.ki.
  3. 1.ki non percepisce provvigioni, compensi di intermediazione o altri corrispettivi da produttori, system integrator o altri fornitori dei prodotti e servizi esaminati nell'ambito della consulenza. Qualora sorga un rapporto di partnership retribuito, 1.ki ne dà tempestiva comunicazione all'autorità concedente.
  4. Con il conferimento dell'Incarico il Cliente conferma che tra esso e 1.ki non sussistono né un rapporto di partecipazione o di lavoro subordinato né un rapporto di parentela ai sensi del § 11, comma 1, n. 1 StGB (codice penale tedesco). Il Cliente comunica tempestivamente a 1.ki l'eventuale insorgere di un tale rapporto nel corso dell'Incarico.
  5. Le offerte di 1.ki relative a prestazioni ammissibili all'agevolazione sono non vincolanti e non costituiscono proposta contrattuale ai sensi del § 145 BGB. L'Incarico si perfeziona soltanto dopo che il Cliente ha ricevuto la lettera informativa dell'ente competente e ha successivamente conferito l'Incarico a 1.ki per iscritto. 1.ki avverte che, secondo le regole dell'agevolazione, già la conclusione del contratto di consulenza vale come inizio della prestazione e che un conferimento anteriore esclude l'agevolazione.
  6. La decisione sulla concessione del contributo spetta esclusivamente all'autorità concedente. 1.ki non assicura alcuna agevolazione e non assume alcuna garanzia in ordine alla concessione, all'importo o all'erogazione. L'obbligo di pagamento del Cliente nei confronti di 1.ki sussiste indipendentemente dalla concessione e dall'entità di un eventuale contributo.

14. Riservatezza e protezione dei dati

  1. Le parti contrattuali trattano con la massima riservatezza i documenti contrassegnati come riservati e li utilizzano esclusivamente per finalità di adempimento del contratto. Tale obbligo permane anche dopo la conclusione dell'Incarico.
  2. L'obbligo di segretezza non si applica alle informazioni di pubblico dominio, già note all'altra parte contrattuale oppure ottenute da terzi legittimati senza alcuna violazione.
  3. 1.ki ha facoltà di inserire nominativamente il Cliente in un elenco referenze. Indicazioni di referenza ulteriori richiedono il consenso scritto del Cliente.
  4. Il Cliente esegue backup completi e verificati dei dati prima e durante le attività di 1.ki sui sistemi IT di sua proprietà.
  5. Nella misura in cui 1.ki tratti dati personali del Cliente per conto dello stesso, le parti stipulano prima dell'inizio del trattamento un accordo sul trattamento dei dati per conto del titolare (Auftragsverarbeitungsvertrag, AVV) ai sensi dell'art. 28 GDPR. In assenza di tale accordo 1.ki non tratta alcun dato personale per conto del Cliente.

15. Durata e cessazione

  1. Gli Incarichi relativi a servizi di consulenza possono essere disdetti ordinariamente per iscritto da entrambe le parti contrattuali con un preavviso di 30 giorni con effetto a fine mese.
  2. In caso di disdetta anticipata di un Incarico a prezzo forfettario da parte del Cliente, l'indennizzo dovuto a 1.ki è pari al 30 % del compenso riferito alla parte di prestazione non ancora erogata, salvo che nell'Incarico sia stato concordato diversamente.
  3. Ciascuna parte contrattuale può recedere dall'Incarico senza preavviso per giusta causa, in particolare in caso di reiterata violazione sostanziale degli obblighi nonostante diffida oppure in caso di istanza di insolvenza a carico dell'altra parte contrattuale.

16. Disposizioni finali

  1. I diritti derivanti dall'Incarico o dalle presenti CGC possono essere ceduti dal Cliente soltanto con il consenso scritto di 1.ki.
  2. Le modifiche e le integrazioni dell'Incarico richiedono un atto aggiuntivo scritto che faccia espresso riferimento all'Incarico.
  3. In caso di contrasto tra l'Incarico e le presenti CGC prevalgono le disposizioni dell'Incarico.
  4. Qualora una disposizione delle presenti CGC risulti nulla o inefficace, le restanti disposizioni restano impregiudicate; in luogo della disposizione inefficace le parti concordano una disciplina efficace che si avvicini il più possibile allo scopo economico perseguito.
  5. Riserva di trasformazione in GmbH: qualora 1.ki venga trasformata in una GmbH (società a responsabilità limitata di diritto tedesco) o in altra società di capitali, tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalle presenti CGC e dagli Incarichi in corso passano al successore giuridico; il Cliente ne viene informato per iscritto.
  6. Luogo di adempimento è Landshut. Si applica il diritto tedesco con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG) e delle norme di diritto internazionale privato. Foro competente esclusivo per tutte le controversie è Landshut, Germania.

1.ki — titolare Christian BAECKER · Herrnfeldstraße 9, 84036 Kumhausen · christian.baecker@1.ki · 1mpact.ai

Versione 1.3, aggiornata ad agosto 2026